Stalking: la querela presentata dalla persona offesa si estende anche alle condotte successive?

Stalking: la querela presentata dalla persona offesa si estende anche alle condotte successive?
07 Febbraio 2018: Stalking: la querela presentata dalla persona offesa si estende anche alle condotte successive? 07 Febbraio 2018

Nella maggior parte dei casi di stalking accade che, dopo la presentazione della querela da parte della persona offesa, lo stalker perseveri nella propria condotta, o perché non è ancora venuto a conoscenza della pendenza di un procedimento penale nei propri confronti o perché, ciò nonostante, non intende porre fine agli atti persecutori. Pertanto, ci si è domandati se, di fronte a “nuove” condotte persecutorie, la persona offesa sia costretta a proporre continue integrazioni di querela - affinché anche queste siano oggetto del giudizio penale - ovvero se, al contrario, la querela già proposta si estenda automaticamente alle condotte successive. Al quesito ha dato risposta di recente la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1930/18. La Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Aosta, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, perché, in relazione a determinati atti, mancava la condizione di procedibilità per irritualità della querela presentata dalla persona offesa. In particolare, le condotte poste in essere dallo stalker successivamente alle prime querele erano state censurate con un atto presentato non personalmente dalla vittima, bensì dal sostituto processuale del suo difensore, che ne aveva altresì autenticato la firma. Pertanto, non essendo il sostituto processuale ex art. 102 c.p.c. munito di poteri di autentica, le “nuove” condotte persecutorie non potevano essere oggetto del giudizio penale in corso. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso in Cassazione il Procuratore generale distrettuale, censurando in particolare la ritenuta insussistenza della condizione di procedibilità. I Giudici di Piazza Cavour, nonostante abbiano confermato che l’autentica della firma può essere effettuata esclusivamente dal difensore della parte, e non dal suo sostituto ex art. 102 c.p.p., hanno ritenuto comunque accoglibile la predetta l’impugnazione. Infatti, la Corte ha osservato che “il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poiché, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l’elemento oggettivo del reato” (cfr. in senso conforme, Cass. Pen., sez. V, sent. 11.07.2016, n. 41413). Pertanto, alla luce del predetto principio di diritto, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio al Giudice d’Appello per il riesame della vicenda processuale ai fini dell’accertamento della procedibilità dell’azione penale. Sembrerebbe pertanto che la pronuncia della Corte di Cassazione, più che interpretare in maniera rigorosa le norme processual-penalistiche in materia di procedibilità dell’azione penale, abbia voluto “agevolare” la vittima di stalking, evitandole la continua proposizione di integrazioni alla querela inizialmente presentata.

Altre notizie